Diritto di espatrio
In sede di separazione consensuale, i coniugi possono convenire condizioni che prevedano il divieto di espatrio per i figli minori?
Una recente decisione della Corte d’Appello di Caltanissetta si è occupata di un caso simile a quello oggetto del quesito, dichiarando la nullità della clausola con cui i coniugi stabilivano il divieto di espatrio per i figli minori sino al raggiungimento della maggiore età per violazione del secondo comma dell’art. 16 della Costituzione.
Tale norma stabilisce infatti che ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi. Pertanto la previsione di un simile divieto, quand’anche fosse inserita tra le condizioni di un verbale di separazione omologato, sarebbe nulla, in quanto avrebbe ad oggetto un diritto indisponibile quale è appunto il diritto all’espatrio. Si tratta infatti di un diritto costituzionale e fondamentale riconosciuto al cittadino italiano, anche se minore. Come giustamente osserva la Corte di Appello nissena, i minori, seppur non hanno la capacità di agire, conservano intatta la loro capacità giuridica, ossia l’idoneità ad essere titolari di diritti e di doveri.
E’ molto importante che i coniugi separandi (e ovviamente ci si riferisce qui alle ipotesi di separazione consensuale) tengano presente che la loro autonomia negoziale, in relazione alla disciplina dei loro reciproci rapporti personali e patrimoniali, trova un limite invalicabile laddove vi siano diritti riguardanti situazioni giuridiche sottratte alla loro disponibilità.
L’esigenza di tutelare i figli, i quali si trovano in qualche maniera a subire le determinazioni dei genitori, è chiara al legislatore, che infatti all’art. 155 c.c. ha stabilito che i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. La tutela dei minori è peraltro rafforzata dalla previsione dell’art. 158 c.c. in base al quale se l’accordo dei coniugi è in contrasto con l’interesse dei figli, il Tribunale può addirittura rifiutare l’omologazione se i coniugi non adottano le opportune modifiche.
Il caso affrontato dalla Corte d’Appello di Caltanissetta conferma, purtroppo, una diffusa prassi dei Tribunali volta ad attribuire, in modo pressoché automatico, efficacia giuridica agli accordi tra i coniugi senza valutare il contenuto delle clausole pattizie.
a cura dell'Avv. Donatella Di Vietro