L’OBBLIGO DEI NONNI AL MANTENIMENTO DEI NIPOTI
L’OBBLIGO DEI NONNI DI FORNIRE AI GENITORI I MEZZI ECONOMICI NECESSARI PER PROVVEDERE AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Avv. Fabiola Grosso, Dott.ssa Antonella Bloise
La problematica sottoposta all’attenzione delle scriventi ha ad oggetto la disciplina dettata dal Legislatore in caso di inottemperanza all’obbligo di mantenimento e degli alimenti. A tale riguardo dispone, l’art. 148,1 c.c. che “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
Da una semplice lettura del disposto codicistico appena richiamato, emerge in tutta la sua chiarezza come l’ordinamento italiano abbia abbracciato il principio della c.d. “solidarietà familiare”, attribuendo agli ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, il dovere di intervenire laddove il coniuge obbligato non disponga dei mezzi sufficienti per adempire alla propria obbligazione.
A tale proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 2002, ha precisato la natura composita dell’art. 148 c.c. la quale, contendo disposizioni sia di carattere sostanziale che processuale, è finalizzata all’attuazione dei principi di diritto enunciati dall’art. 30 della Costituzione.
La materia di cui si discorre, come di seguito si andrà ad illustrare, è stata altresì oggetto di numerosi e ripetuti interventi da parte del Giudice delle Leggi, interventi volti a integrare, spiegare, chiarire la norma in commento.
Si segnala la sentenza del 30 settembre 2010 n. 20509 la quale chiarisce che l’obbligo degli ascendenti sancito dall’art. 148 c.c. è di natura sussidiaria ed eccezionale rispetto a quello dei genitori. Tale obbligo non sorge dunque qualora i genitori ingiustificatamente non provvedano ai figli pur avendone le possibilità, ma solo nel caso di un’oggettiva insufficienza dei mezzi, ovvero di una reale ed effettiva incapacità da parte di entrambi di provvedere al mantenimento dei propri figli. Infatti, poiché il ruolo degli ascendenti è subordinato rispetto a quello primario dei genitori (Tribunale di Messina sez. I, 14 luglio 2007), se uno dei due coniugi non da’ il proprio contributo al mantenimento dei figli, l’altro genitore dovrà far fronte alle spese per i figli con tutte le proprie risorse patrimoniali e reddituali, agendo eventualmente contro il genitore inadempiente e, solo in via sussidiaria, in assenza di mezzi materiali, potrà pretendere il contributo economico da parte degli ascendenti.
I nonni saranno invece chiamati in ogni caso ad intervenire se i genitori hanno sperperato, mal gestito, annullato le proprie risorse.
Meritano sicuramente una particolare attenzione due recenti pronunce dei Giudice di merito, la prima è del Tribunale di Milano secondo la quale, Al fine di accertare la sussistenza del presupposto dell’insufficienza dei mezzi, stabilisce che dovrà considerarsi il reddito ed il patrimonio, di cui i genitori dispongono, suscettibili di esecuzione forzata; quindi i beni materiali, quali stipendio, immobili in generale e beni mobili di valore. Non dovranno, invece, essere riconducibili a tale scopo (le risorse astratte non coercibili quali, ad esempio, la capacità lavorativa non adeguatamente sfruttata.
La seconda pronuncia è stata emessa dal Tribunale di Genova, il quale ha individuato il carattere sussidiario dell’obbligazione degli ascendenti, che non è da intendersi in maniera assoluta, in quanto l’ insufficienza di mezzi può richiedere anche solo una integrazione da parte degli ascendenti in misura parziale, senza che si dia corso ad una totale sostituzione nell’obbligo di mantenimento.
Ancora, il Giudice di prime cure ha statuito che L’obbligo di mantenimento ex art. 148 c.c. si ripartisce tra tutti gli ascendenti del minore, anche di linee diverse, secondo le capacità economiche di ciascuno senza distinzione tra famiglia paterna e famiglia materna, ognuno di essi contribuirà al mantenimento secondo le proprie disponibilità, ed i bisnonni saranno chiamati solo se tutti i nonni sono in difficoltà. (Tribunale Reggio Calabria sentenza 678/2007).
La norma in commento, inoltre, non distingue tra nonni legittimi e nonni naturali: l’equiparazione che sussiste tra figli naturali e legittimi, si riflette dunque nell’equiparazione tra nipoti naturali e legittimi. A tal proposito si ricorda che la Corte di cassazione con sentenza 21628/06 stabilisce che il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio produce effetti non solo nei confronti del genitore che lo riconosce ma anche nei confronti dei parenti dello stesso.
L’aiuto fornito dagli ascendenti sotto forma di credito sarà attribuito direttamente ai genitori, al fine di impedire l’intromissione degli ascendenti nell’esercizio della potestà genitoriale. Si deve infatti sottolineare che al dovere sussidiario degli ascendenti di aiutare i genitori con le risorse economiche necessarie al mantenimento dei figli, non corrisponde il riconoscimento di un ruolo degli stessi nelle scelte relative al mantenimento, all’istruzione, all’educazione dei nipoti: i nonni, dunque, seppur chiamati a pagare, non possono avere la soddisfazione di affrontare direttamente i problemi dei loro nipoti.
I nipoti d’altro lato non hanno possibilità di agire nei confronti dei nonni per ottenere un contributo al proprio mantenimento ex art. 148 c.c.- al fine di soddisfare in senso ampio i bisogni della propria persona da un punto di vista economico sociale - a meno che non agiscano ex art. 433 c.c. per far valere il proprio diritto agli alimenti - al fine di ottenere lo stretto necessario per vivere.
In conclusione, in merito al quesito sollevato nel corso dell’ultimo incontro tenutosi il 15.10.2012, circa la correttezza di un coinvolgimento economico dei nonni nel mantenimento dei nipoti, si risponde che certamente tale eventualità può legittimamente ricorrere, nei limiti e nelle circostanze sopra descritte, se è dimostrata l’insufficienza dei mezzi di entrambi i genitori.