Papa' Separati Lombardia

Sabato 23.09.06 siamo a Monza dalle ore 10,00 alle ore 18,00

L'Assocazione scende in Piazza a Monza. Saremo presenti per tutto il giorno dalle ore 10 alle ore 18 nella zona dell'ex Distretto Militare.

Leggi l'articolo su "Il giorno del 22.09.06"
Leggi l'articolo su "Il Cittadino di Monza del 23.09.06"
Leggi l'articolo sull'Esagono del 25.09.06 in pdf

Porteremo a consocenza la Cittadinanza la non applicazione della legge 54/2006 da parte dei Tribunali.
Chiederemo ai Cittadini di firmare la PETIZIONE per invitare i Tribunali ad applicare la nuova legge, onde evitare che i nostri figli vengano continuamente lasciati senza papà.
Invitiamo tutti a stampare la PETIZIONE, a farla firmare ai propri conoscenti e ad inviarla presso la sede dell'Associazione - PapàSeparatiLombardia, Via Salvo d'Acquisto n. 12, 20037 Paderno Dugnano (Mi).
Stampa e Fai firmare la Petizione

Non tarderemo a raccogliere presso il nostro gazebo firme di solidarietà per tutti quei minori che vengono lasciati senza Papà dai Tribunali.

Confidiamo nella partecipazione di tutti, sopratutto dei nuovi affinchè comincino ad avere il supporto dell'associazione.

Per Giovedi sarà disponibile il volantino. Abbiamo bisogno che vengano fatte delle copie. Si potrà stampare e portare le copie in Piazza per la distribuzione.
Leggi il volantino in jpg
Leggi il volantino in pdf

Sottoponiamo una sentenza sottopostaci da un nostro associato. Leggi la sentenza

Nonostante sia stata approvata a maggioranza assoluta da entrambi i rami del Parlamento la legge 54/2006 (Affido Condiviso dei minori in materia di separazione dei genitori), che consente ai cittadini Italiani il Diritto di chiedere la sua applicazione, nei Tribunali, monitorati dalla nostra Associazione, si continua ad applicare il principio che negli ultimi 30 anni ha privato ad oltre 1.500.000 di minori, relazioni significative con “entrambi” i genitori. Il principio : dell’Affidamento Esclusivo, che per ripicche e rivendicazioni, è diventata nelle mani sbagliate una forma di estorsione e strumentalizzazione a danno dei minori.

L’Associazione sta analizzando una sentenza emessa da un Tribunale Ordinario della Lombardia ad un nostro Associato nel terzo trimestre del 2006, per capire “perché la legge non è stata applicata”, e a riguardo provvediamo ad allegarla alla presente.

Conosciamo l’onesta del nostro socio, su di esso non esistono elementi che possano recare danno al minore, ma soprattutto non esistono elementi pregiudizievoli nelle poche ore di relazione tra il Figlio (in età scolastica) e il suo Papà. Nella domanda sottoposta in Tribunale emerge la volontà del nostro socio di vedere applicata la legge. Viene chiesto in definitiva di consentire che un figlio e il suo Papà stiano insieme per circa 12 giorni al mese rispetto alle poco più di 108 ore (comprese quelle notturne dei week-end alternati).

La domanda è stata disattesa :

Il Tribunale si pronuncia dicendo
1) “….che non risulta fondata la richiesta di domanda di affido condiviso, dal momento che il ricorrente, anche in udienza ha evidenziato un atteggiamento teso più a rivendicare il proprio diritto concernente l’esercizio della potestà sul figlio, che non ha salvaguardare l’interesse di quest’ultimo a non vedere sconvolgere le proprie condizioni di vita nell’esercizio di sifatto diritto. “

Il nostro socio, dotato del titolo di terza media svolge la professione di operaio, e non abituato a relazioni di natura verbale, confonde molto spesso, come del resto capita a molti, il diritto di suo figlio ad essere aiutato nella sua crescita quotidiana, come un diritto, piuttosto che un dovere, spettante ai Genitori. E’ un Papà che ha semplicemente domandato al Tribunale di poter mettere a disposizione di suo figlio tutto il suo tempo libero, e di occuparsi complessivamente per circa 12 giorni al mese rispetto alle attuali 108 ore. Questo Papà ritenuto dalla Giustizia Italiana “teso a rivendicare il proprio diritto” di chiedere l’applicazione della legge, viene rappresentato come soggetto giuridico non meritevole dell’affidamento di suo figlio, piuttosto che un cittadino a cui la legge ne attribuisce la facoltà di richiederne l’applicazione.

Art. 4 - Disposizioni Finali - comma 2:
“Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

E’ stato di fatto chiesto l’esercizio di un Diritto riconosciuto, dalla legge 54/2006, a un minore, e di fatto il Tribunale ha considerato non fondato l’esercizio di "sifatto diritto". E’ stato chiaramente espresso che l’esercizio di sifatto diritto sconvolge le condizioni di vita del bambino, mentre lo stesso organo giudicante, rappresentato da n. 3 Giudici, non ha avviato alcun tentativo di comprendere quanto il minore possa essere già realmente sconvolto, dalle continue limitazioni a frequentare in maniera significativa anche il suo Papà e quindi dal mancato esercizio del diritto alla Bigenitorialità a cui il Papà ha tentato di porre rimedio.

Art. 155 – (Provvedimenti riguardo ai figli)
“Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”

si dice ancora
2) “… non sono emerse a carico della resistente circostanze dalle quali possa trarsi la conclusione della sopravenuta inidoneità della medesima ad esercitare la potestà sul figlio minore, con la conseguenza che, pur dovendosi ampliare l’esercizio del diritto di visita del padre nei confronti del minore medesimo come da dispositivo, va tuttavia confermato l’affidamento esclusivo del medesimo alla madre ;

I presupposti dell’affidamento condiviso non traggono origine dalla individuazione o meno di inidoneità in capo all’affidatario esclusivo, semmai l’affidamento esclusivo si rende applicabile nel caso si ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. A riguardo infatti la conferma dell’affidamento esclusivo alla Mamma, non trova i suoi presupposti in documentati comportamenti pregiudizievoli in capo al Papà, di cui non ne viene data evidenza anche dalla resistente. Anche in questo caso la legge è stata ampiamente disattesa e assoggettata a posizioni edonistiche da parte dell’organo giudicante.

«Art. 155-bis (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso).
Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori puo', in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice puo' considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

si dice ancora
3) “quanto alle concrete modalità di visita, esse vengono determinate in maniera tale da impedire che il soddisfacimento delle esigenze del padre elida di fatto le possibilità del figlio minore di rapportarsi concretamente in maniera significativa con la madre a cui lo stesso è affidato”

Si rileva tanta attenzione ad evitare che non si elidano le possibilità del minore di rapportarsi con la Mamma, quanta tanta disattenzione verso l’assenza di un rapporto altrettanto significativo del minore con il suo Papà. La legge non tarda ad enunciare che il Giudice che pronuncia la separazione è tenuto a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, nonché a stabilire i tempi e le modalità di permanenza presso ciascuno di essi. L’attività espletata dall’organo giudicante si è semplicemente limitata ad escludere dalla vita del minore il Papà senza analizzare e sottoporre “modalità”, non di visita, ma “di permanenza”, che potessero risultare, eventualmente, di maggior gradimento al Tribunale stesso ma soprattutto che potessero attuare l’esercizio del Diritto della Bigenitorialità riconosciuto dalla legge al minore.Non vengono infatti fissati in alcun modo le misure con cui ciascun genitore debba contribuire alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.

«Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli) – Comma 2
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale e' esercitata da entrambi i genitori.

E’ stata approvata una legge voluta dal Popolo Italiano, affidata al sistema giudiziario per garantirne la sua applicazione.

L’Associazione continua a rilevare sul Territorio Lombardo la persistente resistenza ad assicurare ai Minori entrambe le figura genitoriali.

Con la presente non intendiamo solo sottoporre alla Vostra attenzione la sentenza, qui relazionata, me nello spirito di una proficua attività di comunicazione inter-associativa desidereremmo comprendere il sistema giuridico affinché vengano a cessare la perversa non applicazione della legge 54/2006, i continui impedimenti ai figli minori di coppie separate di essere educate da entrambi i genitori e per ultimo tutto il peso economico, dettato dalle procedure legali a cui i nostri associati vengono sottoposti, e che non possiamo più sostenere (dai €uro 1.500 a €uro 3.000 per ricorso).

Confidando in una cortese corrispondenza volta a porre in maturazione questa segmento della nostra società civile, sempre più statisticamente operosa, l’occasione ci è gradita per augurare ai genitori separati e ai loro figli la cessazione di atteggiamenti giuridici non corretti, che non alimentano altro che un profondo stato di sofferenza umana.

Associazione PapàSeparatiLombardia Onlus
Il Presidente

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