Regione Liguria - Proposta di legge regionale "MISURE A SOSTEGNO DEI PADRI SEPARATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'"
Dalla Regione LIGURIA arriva la prima proposta di Legge per le "MISURE A SOSTEGNO DEI PADRI SEPARATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'"
CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
Prot. N° 14-8L/07 Genova, 05.02.2007
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:
Alessio SASO
Gianni PLINIO
avente ad oggetto: “MISURE A SOSTEGNO DEI PADRI SEPARATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’”
Presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale il
RELAZIONE
Nel nostro Paese è andata consolidandosi, in base anche a dei pregiudizi culturali, la prassi che privilegia unicamente il ruolo materno, identificandolo come esclusivo riferimento educativo per i figli minori. Mentre molti padri separati vogliono vivere, nte pienamente con responsabilità la propria paternità. Nella quasi totalità dei casi, in realtà, i figli si vedono sottrarre repentinamente la figura del padre, nonostante la recente approvazione della legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 sull’affidamento condiviso dei genitori, e nonostante il riconoscimento dell’importanza di entrambi i ruoli genitoriali, la dichiarazione della parità di diritti tra i sessi e la tutela dei minori.
I padri che oggi vogliono vivere pienamente il proprio ruolo sono penalizzati da un pregiudizio sociale ancora fortemente radicato anche nella prassi giudiziaria. Al padre viene imposto un dovere “economico” e minori reali diritti “per l’esercizio del ruolo educativo e formativo dei propri figli”.
In oltre il 90 per cento dei casi, il padre è tenuto a versare un assegno di mantenimento per i figli pari, in media a 400 euro mensili, e nel 71 per cento dei casi la casa va alla ex moglie. Ora, considerato che oltre la metà dei separati con figli minori appartengono alla categoria degli insegnanti, impiegati, e operai, che il 54 per cento di essi ha al massimo la licenza elementare, che l’orientamento dei giudici è di fissare in “un terzo dello stipendio” il mensile che il padre deve versare per i figli, è evidente che non solo le donne, ma anche gli uomini che si trovano in questa condizione sono a rischio povertà. L’uomo, innanzitutto, deve cominciare con il cercare una nuova casa in grado di accogliere, anche temporaneamente, i propri figli, finendo spesso per tornare a vivere con i propri genitori, con quel senso di sconfitta e frustrazione che questo comporta, trovandosi nell’impossibilità pratica di svolgere il proprio ruolo genitoriale come, invece, vorrebbe.
La presente proposta di legge, innanzitutto, fissa il principio secondo cui la Regione Liguria riconosce l’importanza del ruolo paterno congiuntamente a quello materno per la crescita psicofisica dei minori nelle diverse fasi della loro vita; questo riconoscimento è essenziale e determinante per la concreta realizzazione di pari opportunità di diritti tra uomo e donna nonché per la tutela dei minori, che devono poter mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione. La necessità di confermare espressamente questo principio deriva dalla consapevolezza della situazione di estrema difficoltà economica e psicologica spesso sofferta dai padri a seguito di procedimenti di separazione. Infatti, frequentemente gli effetti dei contenziosi sui padri separati li pongono in condizioni di precarietà economica tali da costituire un impedimento al godimento del diritto al proprio ruolo genitoriale, così come per il minore a beneficiare della presenza di entrambi i genitori.
La presente proposta si pone come obiettivo quello di assicurare ai padri separati in situazione di difficoltà il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia. Prevede la promozione ed il sostegno alla realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione Familiare a favore dei padri separati in situazione di difficoltà.
In buona sostanza, con questa proposta, che intende dare risposte concrete alle giuste istanze finora raccolte unicamente dalle varie associazioni dei padri separati, la Regione promuove tutte quelle iniziative atte a ristabilire condizioni di effettiva parità di diritti tra uomo e donna nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale in regime di separazione, nonché di tutela del minore nel beneficiare della presenza di entrambi i genitori, ponendo sul tema specifico, la Liguria in posizione di assoluta avanguardia rispetto alle altre Regioni italiane.
In particolare :
L’articolo 1 indica nel riconoscimento dell’importanza del ruolo paterno e nella necessità del mantenimento del rapporto genitore/figlio anche in caso di separazione i principi che costituiscono il fondamento della presente proposta di legge.
L’articolo 2 individua quale obiettivo della legge il rafforzamento ed il recupero dell’autonomia materiale e psicologica del padre separato affinché possa adeguatamente svolgere il proprio ruolo genitoriale.
L’articolo 3 specifica le azioni da promuovere e sostenere per il raggiungimento dell’obiettivo.
L’articolo 4 individua nei Centri di Assistenza e Mediazione Famigliare lo strumento più idoneo a sostegno dei padri separati in situazione di difficoltà.
L’articolo 5 indica i programmi di assistenza e mediazione famigliare che intende favorire.
L’articolo 6 demanda alla programmazione regionale in materia sociale e abitativa l’individuazione delle risorse finanziarie da destinarsi alla realizzazione dei programmi di cui all’articolo 5.
L’articolo 7 prevede una costante azione di monitoraggio da parte della Regione sull’impiego delle risorse e sull’efficacia degli interventi.
L’articolo 8 detta norme in materia di cumulabilità dei finanziamenti.
L’articolo 9 detta disposizioni finanziarie.
Alessio SASO
Proposta di legge regionale recante:
“MISURE A SOSTEGNO DEI PADRI SEPARATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’”
Articolo 1 (Principi)
1. La Regione, riconoscendo l’importanza che i ruoli materno e paterno rivestono nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori, promuove azioni dirette a favorire il mantenimento di un rapporto significativo dei figli con entrambi i genitori anche dopo la separazione.
Articolo 2 (Finalità)
1. La Regione assicura interventi rivolti ai padri separati a sostegno del recupero e della conservazione della loro autonomia e per lo svolgimento di un’esistenza dignitosa, presupposto necessario per l’esercizio del proprio ruolo genitoriale, che, a seguito dell’assegnazione della casa famigliare al coniuge separato e del conferimento dell’assegno di mantenimento, vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica e psicologica
Articolo 3 (Azione regionale)
1. Per le finalità di cui all’articolo 2, la Regione in particolare:
a) promuove protocolli di intesa tra Enti locali, Istituzioni ed ogni altro soggetto operante a sostegno dei padri separati ed alla tutela dei minori, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;
b) favorisce e sostiene attività di tutela e di solidarietà ai padri separati in situazione di difficoltà attraverso la realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione Familiare per aiutare la coppia in fase di accordo sulle modalità di realizzazione dell’affidamento congiunto, previsto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 recante “disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.
Articolo 4(Centri di Assistenza e Mediazione Familiare)
1. La Regione, nell’ambito degli interventi di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”, promuove e sostiene la realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione Familiare.
2. I Centri di Assistenza e Mediazione Familiare possono essere costituiti da associazioni iscritte all’albo del volontariato, da organizzazioni non a scopo di lucro di utilità sociale, con almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore, anche in convenzione con Enti locali singoli o associati.
3. Tra le attività garantite dai Centri di cui al comma 1 devono essere previsti servizi di ascolto e di sostegno ai padri separati in situazione di difficoltà ed in particolare:
a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire loro le prime indicazioni utili;
b) colloqui informativi ed affiancamento di carattere legale;
c) supporto psicologico tramite percorsi personalizzati di uscita dal disagio e di recupero della propria autonomia.
4. I Centri di cui al comma 1 svolgono inoltre attività di iniziativa culturale e/o sociale dirette all’informazione e alla sensibilizzazione in merito al pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nella educazione dei figli.
Articolo 5(Programmi di Assistenza e Mediazione Familiare)
1. La Regione per le finalità di cui all’articolo 2, favorisce programmi di Assistenza e Mediazione Familiare presentati:
a) da enti locali singoli o associati;
b) da Centri di Assistenza e Mediazione Familiare;
2. I programmi possono prevedere:
a) strutture alloggiative anche temporanee, nelle quali possono essere ospitati quei padri separati con assegnazione della casa famigliare all’altro coniuge separato che si trovano in condizioni di grave difficoltà economica;
b) servizi informativi e di consulenza legale atti ad assicurare la piena conoscenza da parte del padre dei diritti allo stesso riconosciuti in caso di separazione dal diritto di famiglia, finalizzati all’effettivo esercizio del ruolo genitoriale nonché alla vigilanza sull’effettiva giusta osservanza dei principi e delle norme, di cui alla legge 1° dicembre 1970 n. 898 “disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” e alla legge 54/2006 ;
c) percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.
3. Le procedure di accesso alle strutture di cui al comma 2 lettera a) sono curate dai Centri di Assistenza e di Mediazione Familiare con il supporto dei servizi sociali territorialmente competenti.
Articolo 6(Finanziamento dei Centri di Assistenza e di Mediazione Familiare)
1. Il Piano Sociale Integrato Regionale di cui all’articolo 25 della l.r. n. 12/2006 individua le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare e dei programmi previsti dall’articolo 5.
2. La Regione, nella programmazione delle politiche abitative ovvero nelle sue azioni e misure attuative, individua le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento dei programmi previsti dall’articolo 5, comma 2, lett. a).
3. La Giunta regionale può finanziare iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale.
Articolo 7 (Monitoraggio)
1. La Regione svolge un’azione di monitoraggio dell’impiego delle risorse per verificare l’andamento e la funzionalità dei Centri di Assistenza e di Mediazione Familiare e dell’assegnazione delle strutture alloggiative, nonché dell’efficacia dei programmi finanziati.
2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il mese di aprile di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge riferita all’anno precedente.
Articolo 8 (Cumulabilità dei finanziamenti)
1. I finanziamenti concessi con la presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme comunitarie, statali o regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Articolo 9(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede:
a) mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2007:
- prelevamento di euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa, dall’U.P.B. “Fondo speciale di parte corrente”;
- aumento di euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa, della U.P.B. “Spese per l’attività di governo” (art. 5, comma 3)
b) con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti Aree:
Area VII – Edilizia (art. 5, comma 2 lettera a))
Area X - Persona, Famiglia, Associazioni nell’ambito della U.P.B. ………“ Fondo per le Politiche sociali “.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.