Vogliamo stare con i nostri figli non meno di 20/22 settimane ogni anno
Le Associazioni, riunite in Coordinamento nazionale, chiedono non meno di 20-22 settimane (frazionabili in giorni, settimane, mesi) per consentire ai minori, coinvolti nei procedimenti di separazione dei propri genitori, RAPPORTI CONTINUATIVI e SIGNIFICATIVI con entrambi i genitori e con ciascun ramo famigliare (nonni, zii, cugini).
Dal documento politico presentato al Ministero della Giustizia
Vedi il documento completo
si evince la richiesta delle associazioni di uniformare i procedimenti di separazione su tutto il territorio nazionale come dai seguenti schemi, salvo accordi intercorsi tra i genitori :
IPOTESI DI GENITORI RESIDENTI IN LOCALITA' LIMITROFE
Lo schema proposto è esemplificativo e non esaurisce certamente le infinite possibilità di condivisione al 50%,e deve essere di volta in volta adattato alle particolari situazioni logistiche ed esigenze del minore, fermo restando che il totale della permanenza presso ognuno dei due genitori non sia inferiore a 20-22 settimane.
IPOTESI DI GENITORI RESIDENTI IN LOCALITA' DISTANTI
E' preferibile consultare il documento all.to
Consulta l'all.to estratto dal documento presentato al Minsitero
Le Associazioni firmatarie chiedono che venga interpretata correttamente la legge:
"Il giudice dispone tempi paritetici di permanenza del minore con ciascuno dei genitori non inferiori a 20/22 settimane all'anno (frazionabili in giorni,settimane, mesi), o quant più possibile paritetici salvo materiali impedimenti, esplicitamente documentati,dal genitore impossibilitato ad occuparsi del minore.
I tempi saranno individuati considerando anche l'impegno alla disponibilità e alla reperibilità,di entrambi i genitori,per le attività scolastiche,sanitarie, parascolastiche,ludiche e notturne.Eventuali periodi di malattia del minore saranno presi in carico da entrambi i genitori.
L ’età dei minori non deve porre alcun ostacolo all ’individuazione di paritetici tempi di frequentazione ad eccezione delle fasi di allattamento richieste nei primi mesi di vita.
Il genitore che non agevola o addirittura ostacola la frequentazione del minore con l'altro genitore, deve essere immediatamente sanzionato dal giudice, attraverso il recupero dei tempi di frequentazione;con la reiterazione della volontà ostativa, il giudice provvede all ’affidamento del minore all'altro genitore.
Qualora la distanza fra le abitazioni dei genitori non sia agevolmente copribile, sia per la percorrenza chilometrica che per le condizioni della viabilità, o oggettive condizioni non consentano una quotidiana relazione dei figli con entrambii genitori,i tempi di permanenza si alterneranno tra i periodi di impegno e quelli di astensione scolastica, al fine di garantire al minore un tempo complessivo annuo, con ciascuno dei due genitori,pari a circa di 20/22 settimane (frazionabile in giorni,settimane,mesi).
In caso di trasferimento di un genitore per motivi propri ,dovrà essere sancito il domicilio prevalente presso il genitore che è in grado di garantire oltre alle cure, il contesto abituale, la continuità scolastica ed affettiva consolidata durante la convivenza con i genitori.
Il trasferimento di residenza di un genitore non implica il trasferimento della residenza del minore.
Gli eventuali viaggi sostenuti dai genitori per incontrarsi con i figli, ovvero per recarsi a prenderli riconsegnarli all'altro genitore, devono essere ripartiti tra i genitori."
Nota : Questa è la posizione delle ASSOCIAZIONI, che invita pertanto chiunque a chiedere l'applicazione della legge, nei termini che le stesse ASSOCIAZIONI hanno richiesto al Ministero della Giustizia