Tribunale di LA SPEZIA - Affidamento alternato (Questo è l'affidamento condiviso che difendiamo)
Questo è l'affido condiviso che le associazioni reclamano e che ancora molti tribunali non recepiscono.
Separazione personale – Affidamento alternato della figlia – Suddivisione paritaria della convivenza della minore con ciascun genitore – Contributo indiretto per il mantenimento della prole – Esclusione – Pagamento diretto delle spese quotidiane in favore della figlia – Legittimità – Oneri non quotidiani – Ripartizione tra i genitori – Necessità (Cod. civ., art. 155).
«In tema di mantenimento dei figli minori, l’adozione di un regime di affidamento alternato – con suddivisione paritaria della convivenza e del tempo trascorso con l’uno e con l’altro genitore – impone il venir meno di qualsivoglia contributo di mantenimento della prole a carico di un genitore ed in favore dell’altro; conseguentemente ciascun genitore potrà e dovrà sopportare gli oneri quotidiani nel momento in cui la figlia ne è convivente. Viceversa, quanto agli oneri non quotidiani (quali il rinnovo del vestiario, l’acquisto dei libri scolastici e le spese per le vacanze), l’unica scelta possibile è quella della loro attribuzione in misura paritaria ad entrambi i coniugi; se trattasi di oneri straordinari (ad es., apparecchio ortodontico o corsi di recupero), sarà necessario il previo accordo delle parti, fatta salva l’urgenza del caso; per gli oneri non straordinari (quale, ad es., l’acquisto di vestiti), ogni genitore potrà assumere l’iniziativa di affrontarli e chiederne il rimborso all’altro coniuge per la quota di sua spettanza» (massima affidamentocondiviso.it) (1)
(1) Nella specie, il Giudice del merito, in applicazione del riferito principio di diritto, ha revocato l’assegno ordinario di contributo al mantenimento della figlia minore della coppia, disponendo la sopportazione di ogni onere quotidiano di spesa in capo al coniuge al momento convivente con la minore, e dettando regole ben precise per gli oneri economici di carattere non quotidiano (siano essi straordinari o meno).
In senso conforme Trib. Chieti 28 giugno 2006, nonché Trib. Catania 12 luglio 2006, n. 2597, entrambe pubblicate in questa Rivista, ed ivi gli ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
a scioglimento della riserva assunta in data 14.3.2007 nel procedimento in epigrafe, pendente tra
… omissis
osserva quanto segue:
l’adozione di un regime di affidamento alternato – con suddivisione paritaria delle convivenza e del tempo trascorso con l’uno e con l’altro genitore – impone il venir meno di qualsivoglia contributo per il mantenimento dall’uno all’altro genitore, ben potendo e dovendo ciascuno di questi sopportare direttamente gli oneri quotidiani nel momento in cui la figlia ne è convivente.
Rimangono, peraltro, gli oneri non quotidiani – straordinari o meno - e legati, invece, a momenti non prevedibili con facilità. Spese per il rinnovo del vestiario, acquisto di libri scolastici, regali, vacanze etc.
Per tali oneri unica scelta possibile è l’attribuzione in misura paritaria ad entrambi i coniugi, previo – limitatamente a quegli oneri da considerarsi, per importo e imprevedibilità, come straordinari (es. apparecchio ortodontico; corsi di recupero etc.) – accordo fra le parti (salva naturalmente l’urgenza).
Per gli altri oneri di carattere non quotidiano (es. acquisto di vestiti) ma non considerabili come straordinari, ogni genitore potrà assumere l’iniziativa di affrontarli, chiedendone il rimborso pro-quota all’altro coniuge.
Ogni altra decisione verrà assunta con sentenza.
Il processo è rinviato al 17 ottobre 2007, per la precisazione delle conclusioni.
Si comunichi.
LA SPEZIA, 14 marzo 2007
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Alberto CARDINO
Fonte : www.affidamentocondiviso.it