Al padre permessi post partum
Consiglio di Stato, sentenza 09.09.2008, n. 4293
Il padre ha diritto ai permessi post partum anche se la madre è casalinga. Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di stato ha rigettato l'appello presentato dal ministero dell'Interno contro una decisione di primo grado con la quale era stato ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego di un questore alla possibilità che un poliziotto fruisse dei permessi post partum, in quanto sua moglie era casalinga.
Confermando la sentenza dei giudici di prime cure, il Consiglio di Stato ha sottolineato l'applicabilità, al caso esaminato, dell'art. 10 della legge 1204/71 secondo cui i trattamenti economici in questione devono essere riconosciuti al padre lavoratore sia nel caso in cui i figli gli siano affidati, sia quando la madre lavoratrice non se ne avvalga, sia qualora la stessa non sia una lavoratrice dipendente. La ratio della norma, infatti, è garantire sostegno alla famiglia e alla maternità e comporta che il padre possa fruire dei permessi per la cura del figlio anche qualora la madre, casalinga, sia impegnata in attività domestiche che non le consentano di prendersi cura del bimbo.