ASCA - SEPARAZIONI: Troppe cause contro coniuge possono configurare Stalking
Roma, 3 feb - ''E' certificato che nel 75% dei casi le denunce penali nei confronti del coniuge sono palesemente false, infondate e strumentali all'ottenimento di immediati risultati nelle cause di separazioni e divorzi''. Lo dice il presidente nazionale dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, Gian Ettore Gassani, prendendo spunto dalla sentenza del Tribunale di Varese che ha condannato una donna separanda a pagare 10.000 euro per 'abuso di processo'.
''Pur poggiando sulla attuale normativa vigente che prevede la condanna al risarcimento danni nei confronti di chi agisce o resiste in giudizio in malafede o in modo temerario - continua Gassani - tale sentenza rappresenta in concreto un importante precedente giurisprudenziale che mira a contrastare l'italico fenomeno del ricorso imprudente o addirittura doloso ad azioni giudiziarie finalizzate non tanto all'esercizio dei propri diritti quanto all'intenzione di arrecare danni alla controparte o dilatare i tempi dei processi''.
''L'Italia - dice - con i suoi 20 milioni di processi civili pendenti detiene un record assoluto in Europa e nel mondo: cio' dipende essenzialmente dalla cultura litigiosa degli italiani, incapaci storicamente di trovare soluzioni mediative o conciliatrici e dalla eccessiva tolleranza dei magistrati che raramente sanzionano condotte processuali sleali e dilatorie. Vi sono tuttavia casi in cui il ricorso strumentale a continue iniziative giudiziarie nei confronti della controparte, puo' in estremo configurarsi come un vero e proprio reato di 'stalking giudiziario'.
Lo 'stalking giudiziario' pur non godendo di casistica precisa ne' di una giurisprudenza consolidata, rappresenta una interessante elaborazione di molti studiosi della materia penale del reato di persecuzioni moleste (stalking) che si configurano ogni qualvolta che il molestatore adotta strategie palesemente finalizzate ad arrecare ingiuste e reiterate molestie alla vittima, condizionandone e modificandone in negativo la qualita' della vita con la diretta conseguenza di stati di ansia, paura e soggezione psicologica in danno del perseguitato. Il ricorso sistematico ad incessanti ed infondate azioni giudiziarie di un soggetto nei confronti di un altro preordinato (con o senza il concorso di un legale) allo sfiancamento della vittima pluridenunciata o pluriconvenuta in giudizio, puo' quindi configurarsi in astratto nel reato di 'stalking giudiziario'.
Il requisito essenziale di tale reato - spiega il legale -, cosi' come prospettato, deve essere appunto la dolosa coscienza del molestatore giudiziario di arrecare, con il ricorso strumentale a svariate azioni giudiziarie, danni alla vittima prescelta al fine di modificarne le abitudini di vita ed esporla a continue spese processuali e a gravi ricadute sul piano della immagine personale, genitoriale e professionale''.
mpd/cam/ss