L'affido condiviso è retroattivo
DIRITTO DI FAMIGLIA - L'affido condiviso è retroattivo .
Le disposizioni approvate dal Parlamento potranno essere applicate alle separazioni già pronunciate
Massimiliano Rella
ROMA - Si apre un nuovo capitolo per i figli delle coppie separate, con le nuove norme sull'affidamento condiviso, approvate martedì dal Parlamento (si veda «Il Sole-24 Ore di ieri). Il principio cardine è la bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli minori a mantenere, anche dopo la separazione dei genitori, «un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale». Al contrario, oggi nei tribunali è largamente praticato l'affidamento esclusivo dei figli a uno solo dei genitori, quasi sempre le madri, spesso con rigide limitazioni alla libertà dell'altro genitore di frequentare i figli minori.
L'impatto della riforma è moltiplicato dalla sua applicazione anche alle coppie di fatto e alle separazioni, divorzi e annullamenti già dichiarati con sentenza. Basterà che uno dei due genitori lo chieda perché le condizioni stabilite per l'affido siano riviste alla luce dei nuovi criteri. Secondo le nuove norme (che modificano l'articolo 155 del Codice civile), il giudice, per realizzare il principio della bigenitorialità, valuta prioritariamente l'affido condiviso, in alternativa stabilisce a quale dei genitori assegnare i figli. Tuttavia (all'articolo 155-bis), il legislatore chiarisce che il giudice potrà disporre l'affido esclusivo solo «qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore».
La potestà. Viene esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni più importanti (come su istruzione, educazione e salute) sono prese di comune accordo, tenendo conto delle esigenze e delle richieste dei figli. Se necessario interverrà il giudice. Questi può stabilire che, per le questioni ordinarie, «i genitori esercitino la potestà separatamente». Sono previste sanzioni in caso di gravi inadempienze, di pregiudizio al minore, o di ostacolo al corretto svolgimento dell'affido. Attualmente le decisioni sulle questioni ordinarie spettavano, nell'affido esclusivo, a un solo genitore, anche quando i figli erano con l'altro. Con l'affido congiunto, erano invece concordate, mentre con "l'alternato" venivano prese dal genitore al momento presente. Tuttavia questi due ultimi modelli di affido sono stati scarsamente applicati in presenza di conflittualità. Il disaccordo di uno dei genitori era sufficiente a orientare il tribunale verso l'affido esclusivo.
L'assegno di mantenimento. Salvo accordi, ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli «in misura proporzionale al proprio reddito». Solo se necessario a rispettare questa proporzione, in aggiunta al mantenimento diretto può essere disposto un assegno periodico compensativo, che dovrà tener conto delle esigenze del figlio, del suo tenore di vita prima della separazione, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e del valore economico dei compiti domestici e di cura che ciascuno sostiene. Per i figli maggiorenni economicamente non indipendenti, il giudice può disporre un assegno periodico. La somma può essere versate direttamente al figlio. Per i maggiorenni portatori di handicap grave, invece, si applicano le disposizioni previste per i minori.
Ascolto del minore. Su istanza di parte o d'ufficio, il giudice potrà assumere mezzi di prova prima di emanare provvedimenti, anche provvisori. Inoltre sarà tenuto ad ascoltare il figlio minore, di età superiore a 12 anni, e anche di età inferiore se «capace di discernimento».
La casa familiare. Le nuove norme stabiliscono (articolo 155-ter) che il godimento della casa familiare «èattribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli». L'assegnazione influisce sulla regolazione dei rapporti economici tra i genitori. Inoltre il genitore che ha ricevuto la casa e che si risposa o comincia una convivenza potrebbe perdere il diritto di abitarvi. Su richiesta dell'altro genitore, la situazione viene riesaminata dal giudice