Associazioni familiari: comunicato stampa congiunto sul decreto filiazione
19/01/2014 - 15.12
il D. Lgs. n. 154 del 28.12.2013 ("Modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi") entrerà in vigore il prossimo 7 febbraio 2014 e apporterà una serie di passaggi modificativi della disciplina sull’affidamento condiviso del tutto inattesi e, anzi, non dovuti sulla base della legge delega di riforma della filiazione (n. 219 del 2012).
Doveva essere, secondo quanto stabiliva l’art. 2 della stessa Legge, un intervento di rifinitura e di coordinamento delle varie norme, sparse nel codice civile e in altre leggi, che andavano adeguate alla revisione della normativa in materia di filiazione.
Con sorpresa dell’intero Parlamento, degli operatori del settore, delle associazioni familiari di categoria e dei cittadini, la Commissione incaricata (presieduta dal giurista Cesare Massimo Bianca), ha prodotto una vera e propria “controriforma” dell’affidamento condiviso, modificando una legge dello Stato senza seguire l’imprescindibile iter parlamentare.
Tali profonde modificazioni della normativa, pertanto, sono state apportate attraverso un chiarissimo eccesso di delega che ha sottratto la delicata materia al confronto democratico e che i firmatari di questo documento intendono denunciare apertamente alle Istituzioni e alla Società Civile. Per tale via, infatti, sono stati “sanati” sette anni di prassi applicative illegittime emerse immediatamente dopo l’entrata in vigore della legge n. 54/2006, prassi del tutto contrastanti con la filosofia di fondo della riforma. In particolare:
1) è stata sdoganata la figura del genitore cd. collocatario o prevalente, figura non prevista dalla disciplina sull’affidamento condiviso, ma introdotta in modo surretizio e illegittimo dai giudici di merito già all’indomani del 16 marzo 2006. Il Decreto, infatti, aggiunge la previsione della scelta della residenza abituale del minore, fornendo una sanatoria giuridica e giudiziaria ad una prassi che, fino ad oggi, ha rappresentato giusto motivo di lagnanza da parte dei cittadini che ne erano colpiti; eppure molti studi evidenziano che la miglior sistemazione tra tutte le tipologie di famiglie separate è quella senza residenza abituale.Tra essi ricordiamo il rapporto governativo svedese del 2009. A cosa si fa risalire dunque l'interesse del minore?
2) sempre sulla residenza, il Decreto Lgs. prevede che il genitore “collocatario” potrà decidere unilateralmente di trasferirsi altrove, indisturbato, portando con sé la prole, senza necessità del consenso dell’altro genitore, limitandosi a comunicarlo a cose fatte;
3) nel 2006 era stato sancito il carattere perequativo dell’assegno, ma oggi ricompare l’assegno ordinario periodico, con la vanificazione dell’intento stesso del Legislatore che era stato quello di evitare le disparità di trattamento a discapito di uno dei genitori;
4) relativamente all’ascolto del minore, secondo il decreto esso diventa non obbligatorio: il giudice, infatti, potrà considerarlo “superfluo”. In direzione totalmente opposta, la legge n. 219 del 2012 aveva elevato l’ascolto del minore a vero e proprio diritto di questi, delegando il Governo soltanto a regolare le modalità dell’ascolto;
5) la nuova norma prevede l’attribuzione al giudice del potere di disporre l’affidamento familiare del minore, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori. Peraltro, nella norma novellata non viene nemmeno presa in considerazione la possibilità che dei minori si occupino altri componenti della famiglia;
6) Infine, la perdita dell’esercizio della responsabilità genitoriale a carico del genitore non affidatario (nelle situazioni in cui venga disposto l’affidamento esclusivo) consente di escludere dall’esercizio della responsabilità genitoriale uno dei genitori in un numero tutt’altro che residuale di situazioni, essendo sufficiente che ricorra conflittualità – come accade ancora in numerosi tribunali - per non concedere il condiviso.
L’emanazione di questo decreto, alla luce di quanto esposto, rappresenta niente altro che l’occasione per violare la legge delega n. 219 del 2102, espugnando il Parlamento della sua precipua funzione legislativa, e così modificare in peius nella forma e nella sostanza la l. n. 54/2006 sull’affidamento condiviso. Nella “cornice” dettata dalla delega, infatti, non v’è spazio alcuno per l’abrogazione dei principi che sorreggono e formano la l. 54/2006.
Palese, pertanto, la illegittimità di tale normativa per eccesso di delega, che non potrà non risultare da un pronunciamento della Corte Costituzionale. Nelle more, le associazioni firmatarie denunciano una operazione di basso profilo istituzionale e giuridico, della quale ai reali estensori (ad oggi celati dietro lo schermo della commissione Bianca) verrà chiesto conto nell’immediato futuro.
ADIANTUM
A.N.F.I
COLIBRI'
GESEF