Papa' Separati Lombardia

Le spese straodinarie - La contestazione di una spesa straordinaria

LE SPESE STRAORDINARIE LA CONTESTAZIONE DI UNA SPESA STRAORDINARIA

DOMANDA
Sono legalmente separato consensualmente. Ma litigo continuamente con mia moglie, soprattutto in merito alle spese straordinarie ed in particolare per le sue richieste di rimborso delle spese scolastiche e mediche straordinarie sostenute per nostra figlia minorenne, a lei affidata. Le ho detto che in futuro non pagherò se non riceverò (con spese a mio carico) copia autenticata di tutte le fatture, in modo da detrarre fiscalmente le somme versate Ho fatto bene?
Mia moglie non chiede il rimborso mensilmente, ma lascia passare molto tempo, per cui si cumula una somma enorme per le mie finanze. Quando chiede il rimborso, pretende che paghi entro dieci giorni, minacciando querele e pignoramenti sulla mia busta paga. E' un comportamento possibile ? Posso sapere una volta per tutte IN DETTAGLIO quali sono le spese straordinarie, senza dovere ogni volta discutere con mia moglie? In caso di contrasto o contestazione su alcune spese straordinarie, che mia moglie sostiene dovute, anche se non preventivamente concordate, a chi mi posso rivolgere?

RISPOSTA
Rispondo con piacere alle domande, che vertono su questioni di interesse generale. Segnalo la "Pillola" dal titolo "Le ripartizioni delle spese straordinarie della prole", che esamina le stesse questioni, sia pure su un diverso versante. Spero a seguito della risposta, di offrire un po’ di chiarezza in ordine a tali punti, che costituiscono motivi di forte attrito tra genitori separati o divorziati.
Purtroppo le discussioni anche aspre che si accendono su tali punti coinvolgono quasi sempre anche i figli, svolgendosi alla loro presenza.
Non può fare piacere a chi si trova nell'età dello sviluppo sentire i genitori litigare su ogni spesa da affrontare. Certamente questo comportamento non li rende sicuri del loro futuro.
Mi rendo però conto che si tratta di un argomento che può facilmente indurre al litigio.
Ho letto su un sito la email di una donna separata con figlio di due anni che chiedeva se i mobili per la cameretta del bambino o i regalini che il figlio fa agli amichetti alle loro feste di compleanno costituiscono spese straordinarie.

Veniamo ora alla risposta.
Intanto nel quesito non specifica quali clausole siano previste nel verbale di separazione sulle spese straordinarie. Devono o no essere concordate tra i genitori?
Ricordo che nei provvedimenti della separazione, in presenza di figli minori, è sempre prevista una somma mensile quale contributo al loro mantenimento, a carico del genitore non affidatario. E' normalmente specificato che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese scolastiche e mediche e che provvedano, sempre nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, da concordare preventivamente.
Se nel verbale della “sua” separazione consensuale sono inserite tali clausole, sua moglie non potrebbe arbitrariamente decidere le spese straordinarie senza averle concordate con Lei.
Occorre poi verificare se nel richiamato provvedimento si parli di contributo a spese straordinarie indicate solo genericamente oppure esse vengano analiticamente precisate.
Generalmente nelle separazioni giudiziarie il giudice pone a carico del genitore non affidatario le sole spese mediche e di istruzione (rimanendo così escluse quelle per sport, vacanze, mezzi di locomozione ecc.).
Nei casi in cui le parti o il Tribunale non abbiano previsto le spese di natura straordinaria, l'assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo anche di queste. In tal caso, non rimane altro che chiedere al Tribunale (anche se l'altro genitore non sias d’accordo) la revisione dei provvedimenti, con la fissazione del 50 % delle spese straordinarie a carico dell'altra parte.

Rispondo più in dettaglio alle sue richieste. La prima questione da affrontare riguarda la distinzione tra spese straordinarie e ordinarie. La seconda questione riguarda la decisione sulle spese straordinarie.

LA DISTINZIONE TRA SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE
Entrando nel dettaglio della sua domanda relativa alla specificazione delle spese straordinarie, debbo evidenziare che la giurisprudenza non ha mai dettagliatamente evidenziato un elenco delle spese che debbono essere considerate straordinarie. Si tratta perciò di una questione da risolvere secondo le regole generali.

LE SPESE SCOLASTICHE
Certamente la spesa per i libri scolastici (e a maggior ragione quella per gli oggetti di cancelleria, zaini, scarpe da ginnastica, tute e simili) deve essere considerata una spesa ordinaria.
Insomma, di per sé le spese scolastiche non vanno considerate spese straordinarie.
Secondo una recente ordinanza di un giudice di Milano, rientra nella definizione di "spesa scolastica" ogni spesa che riguarda IN MODO DIRETTO l'attività scolastica, intesa in senso ampio. Si deve trattare di spese imposte dall'Istituto scolastico, per finalità scolastiche, rientrando in tale accezione anche le occasioni di istruzione (viaggi) con partecipazione totale.
Secondo tale interpretazione giurisprudenziale, costituirebbe spesa scolastica (quindi spesa ordinaria) un viaggio di istruzione organizzato dalla scuola, mentre non vi rientrerebbe un viaggio effettuato durante l'estate per un corso di lingue all'estero.
Insomma, dovrebbe esistere un nesso di causalità tra le necessità di istruzione e la spesa.
Lo scuola bus privato a mio parere dovrebbe rientrare nel concetto delle spese scolastiche straordinarie.
Non vi può rientrare la spesa relativa alla mensa scolastica, considerato che le spese per l'alimentazione della prole sono già comprese nell'assegno mensile che versa il genitore non affidatario.
Le spese mediche rientrano tra quelle straordinarie se sono attinenti a patologie mediche imprevedibili o molto costose.

Va sottolineato che diversa ed opposta risposta andrebbe data nell'eventualità in cui nella separazione consensuale oppure nella sentenza di separazione sia fatto esplicito riferimento ad un obbligo di entrambi i genitori di corrispondere il 50% delle spese scolastiche.
In tale caso, dette spese (considerate pur sempre spese ordinarie) vengono suddivise tra i genitori per patto (o ordine giudiziale) espresso: evidentemente le parti (o il giudice nel caso della separazione giudiziale), hanno ritenuto che tale suddivisione vada ad integrare l'assegno di mantenimento.

LA DECISIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE
In merito alla determinazione delle spese straordinarie, va precisato che secondo la sentenza della Cassazione n. 4459/99 "il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà, mentre soltanto le decisioni di maggiore interesse devono essere adottate da entrambi i genitori".
Secondo tale decisione, il genitore non affidatario deve intervenire e concorrere nelle sole SCELTE STRAORDINARIE (quelle di maggior interesse).
Pertanto il genitore affidatario potrà decidere autonomamente sulla determinazione delle spese straordinarie, senza la necessità di previa concertazione con l'altro genitore o di richiesta del suo parere.
Invece le spese che implicano "decisioni di maggior interesse per i figli" investendo cioè decisioni importanti (come ad es. la scelta di indirizzo religioso, della scuola da frequentare, della operazione chirurgica), devono essere concordate da entrambi i genitori.

LA DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Seguendo i principi generali, quando sua moglie pretende la restituzione di un rimborso per un pagamento effettuato in suo nome e conto (come avviene per il 50% di sua debenza) deve documentare il pagamento, anche per consentirle di utilizzare le detrazioni fiscali nei termini di legge. In mancanza, sarebbe responsabile del danno economico da lei subìto.

IL CUMULO DELLE SPESE
Quanto al cumulo delle spese, purtroppo la risposta le è sfavorevole. Sempre seguendo i principi generali, la restituzione di quanto dovuto avviene ad istanza del creditore, nei tempi che questi riterrà opportuno scegliere (tranne rientrare nella prescrizione).
Va però evidenziato che, data la possibilità di detrazione fiscale, la idonea documentazione dovrà essere consegnata in tempo utile per tale detrazione.
Lei potrebbe pretendere l'emissione di fatture a suo nome per la quota del 50% di sua competenza. Sarà onere del medico (o insegnante privato ) effettuare una doppia fattura per la stessa prestazione, come avviene nei casi in cui il genitore affidatario non è in grado di anticipare i pagamenti per le spese straordinarie.
Sull'argomento ci sarebbe da aggiungere che alcuni dipendenti possono avere la restituzione delle somme pagate per le spese sanitarie dei figli. Non è neppure raro il caso dell'assicurazione sanitaria (con diritto al rimborso dei medicinali) estensibile anche ai figli. In entrambi i casi si impone la consegna della documentazione utile, nei tempi idonei per la richiesta del rimborso.

da L'Avvocato Risponde.
Dal sito internet :
http://www.ilmatrimoniointribunale.it/avvrisponde.htm#4

 

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